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(Il
Regolamento del Rotary International prevede che
ogni Rotary Club ammesso a far parte del Rotary
International dopo il 6 giugno 1922 adotti
questo Statuto-tipo.)
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Articolo 1 Definizioni

I termini indicati in questo articolo hanno, nel presente Statuto, il significato indicato a lato, a meno che il contesto non indichi altrimenti:
1. consiglio: il consiglio direttivo del club;
2. regolamento: il regolamento del club;
3. consigliere: un membro del consiglio direttivo;
4. socio: un socio attivo, di sesso maschile o femminile,
del club;
5.RI: il Rotary International;
6. anno: l’anno rotariano, dal 1° luglio al 30 giugno
dell’anno successivo.
Articolo 2 Denominazione

Il nome di questa associazione è ROTARY CLUB LA
SPEZIA.
Il Club si è costituito il 10 luglio 1930 ed è stato
inaugurato ufficialmente dal rappresentante del Governatore
del 46° Distretto (Italia) il 26 novembre 1930.
La charter, che riconosce al Club lo status di
membro del Rotary International, è stata emessa solo il 4
marzo 1931. Tale riconoscimento è stato annullato con
provvedimento in data 31 dicembre 1938, in seguito
all’autoscioglimento del Rotary in Italia. Il club è stato
riammesso tra i membri del Rotary International dal 25
marzo 1948 con “avviso di ammissione” n. 3421 datato
29 marzo 1948.
Dal 1° luglio 1991 il club fa parte del Distretto 2030
(Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta).
Il club è presente su Internet con proprio sito web
www.rotarylaspezia.org.
Articolo 3 Limiti territoriali

I limiti territoriali del club sono quelli della provincia
della Spezia con esclusione dei territori dei Comuni di
Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Lerici,
Ortonovo, Sarzana e Santo Stefano di Magra.
Articolo 4 Scopo dell’Associazione

Lo scopo del Rotary è di diffondere il valore del
servizio, motore e propulsore ideale di ogni attività. In
particolare, esso si propone di:
1. promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i
propri soci per renderli meglio atti a servire l’interesse
generale;
2. informare ai principi della più alta rettitudine
l’attività professionale ed imprenditoriale, riconoscendo
la dignità di ogni occupazione utile e
facendo sì che venga esercitata nella maniera più
nobile, quale mezzo per servire la collettività;
3. orientare l’attività privata, professionale e pubblica
di ogni socio del club secondo l’ideale del servizio;
4. propagare la comprensione reciproca, la cooperazione
e la pace a livello internazionale mediante
il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra
persone esercitanti diverse attività economiche e
professionali, unite nel comune proposito e nella
volontà di servire.
Articolo 5 Le quattro vie d’azione

Le quattro vie d’azione del Rotary costituiscono la
cornice filosofica e pratica dell’attività del club.
1. Azione interna, la prima via d’azione, riguarda le
attività che un socio intraprende all’interno del proprio
club per assicurarne il buon funzionamento.
2. Azione professionale, la seconda via d’azione, ha lo
scopo di promuovere l’osservanza di elevati principi
morali nell’esercizio di ogni professione, riconoscere
la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il
valore del servizio, motore e propulsore ideale di ogni
attività. I soci sono chiamati a comportarsi personalmente
e professionalmente in conformità ai principi
rotariani.
3. Azione di pubblico interesse, la terza via d’azione,
riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in
collaborazione con altri, per migliorare la qualità
della vita nell’ambito del territorio del club.
4. Azione internazionale, la quarta via d’azione,
include tutto ciò che un rotariano può fare per
promuovere l’intesa internazionale, la tolleranza e la
pace incoraggiando la conoscenza di popolazioni di
altri Paesi, della loro cultura, dei loro usi, delle loro
qualità e delle loro aspettative attraverso letture e
scambi e mediante la partecipazione a tutte le attività
ed i progetti del club intesi ad aiutare quelle
popolazioni.
Articolo 6 Riunioni

1. Riunioni ordinarie
(a) Giorno e ora. Il club si riunisce una volta alla
settimana nel giorno ed all’ora indicati nel suo
regolamento.
(b) Cambiamenti. Per validi motivi, il consiglio può
spostare una riunione ad un’altra data (purché
avvenga prima di quella della riunione successiva),
oppure ad un’ora diversa dello stesso giorno o in
un luogo diverso da quello usuale.
(c) Cancellazioni. Il consiglio può cancellare una
riunione ordinaria se essa cade in un giorno di
festa, inclusi quelli comunemente considerati tali,
in caso di decesso di un socio o in caso di eventi
eccezionali (es. epidemie, disastri, eventi bellici). Il
consiglio può cancellare al massimo quattro
riunioni all’anno per cause diverse da quelle sopra
indicate, con un limite di tre cancellazioni
consecutive.
2. Riunioni annuali.
Il regolamento del Rotary International stabilisce
che la riunione per l’elezione dei dirigenti avvenga
entro e non oltre il 31 dicembre.
Articolo 7 Compagine dei soci

1. Requisiti generali.
Il club è composto da persone adulte rispettabili,
con buona reputazione professionale.
2. Tipi di affiliazione.
Il club ha due tipi di affiliazione: socio attivo o socio
onorario.
3. Soci attivi.
Può essere ammesso come socio attivo del Club
chiunque, oltre ai requisiti generali:
(a) sia titolare, socio, amministratore o funzionario di
un’impresa o ente, o che eserciti un’attività o una
professione stimata
ovvero
(b) ricopra un’importante posizione in un’impresa, un
ente o professione rispettabile e riconosciuta, con
funzioni direttive ed autorità decisionale,
ovvero
(c) sia pensionato dopo aver esercitato una delle
professioni o attività indicate nei due punti
precedenti
e
sia domiciliato o lavori nell’ambito territoriale del club
o nelle sue vicinanze. Un socio attivo che si trasferisca
al di fuori del territorio del club, può mantenerne
l’associazione dietro delibera del consiglio direttivo,
purché continui a soddisfare tutti gli altri requisiti di
appartenenza al club.
4. Trasferimento di un ex Rotariano.
Un socio può proporre come socio attivo del club
una persona proveniente da un altro club, la cui
affiliazione sia terminata in seguito al trasferimento
dell’attività professionale al di fuori della località in cui
ha sede il club originario. L’ex socio può essere anche
proposto dal club di provenienza. La categoria
professionale di appartenenza di un membro che si
trasferisce, non impedisce l’ammissione a socio attivo,
anche se tale ammissione viola temporaneamente i
limiti numerici di categoria.
5. Doppia affiliazione.
La doppia affiliazione – a due club rotariani, ad un
club rotariano e ad uno rotaractiano, o come socio
attivo ed onorario di uno stesso club – non è
consentita.
6. Soci onorari
(a) Requisiti. Possono essere ammessi come soci onorari
del club, per un periodo stabilito dal consiglio,
persone che si siano distinte al servizio degli ideali
rotariani. Tali persone possono essere soci onorari
di più di un club.
(b) Diritti e privilegi. I soci onorari sono esenti dal
pagamento della quota d’ammissione e delle quote
sociali, non hanno diritto al voto, non possono
ricoprire cariche all’interno del club e non
rappresentano alcuna categoria professionale, ma
hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e
di godere di ogni altro privilegio. L’unico diritto e
privilegio di cui i soci onorari godono presso un
altro club è quello di visitarlo senza essere invitati
da un Rotariano.
7. Titolari di cariche pubbliche.
I soci che assumano una carica pubblica a
termine, continueranno a rappresentare la categoria
originale anziché quella della carica a termine. Fanno
eccezione alla regola le cariche giudiziarie e quelle
presso istituzioni di istruzione a vario livello.
8. Impiego presso il Rotary International.
Possono essere soci del club anche i dipendenti
del R.I.
Articolo 8 Classificazione professionale

1. Provvedimenti generali
(a) Attività principale. Ad ogni socio viene assegnata
una categoria in base alla propria attività
professionale o al tipo di servizio svolto per la
comunità. La categoria è quella che descrive
l’attività principale del socio o dell’impresa, società
o ente di cui fa parte o quella che specifica la
natura dell’attività svolta in favore della comunità.
(b) Rettifiche. Se le circostanze lo richiedono, il consiglio
direttivo può rettificare o adattare la categoria
di appartenenza di un socio. In tal caso, il socio
deve essere informato della modifica ed ha diritto
ad esprimere il proprio parere in proposito.
2. Restrizioni.
Il club deve essere equilibrato, nessuna professione
o attività può essere rappresentata in maniera predominante.
Pertanto non può essere ammesso un nuovo
socio attivo in una categoria che sia già rappresentata
da cinque o più soci a meno che l’effettivo del club non
sia superiore a 50, nel qual caso può essere ammesso
un nuovo socio nella categoria purchè il numero dei
suoi rappresentanti non superi il 10% dei soci attivi
del club. Il numero complessivo dei rappresentanti di
una categoria non include i soci pensionati. La
categoria di appartenenza di un socio che si
trasferisce, di un ex socio del club o di un “alumnus”
della Rotary Foundation, così come definito dal
Comitato Centrale del R.I., non impedisce
l’ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione
viola temporaneamente i limiti numerici di categoria.
Se un socio cambia categoria, può mantenere la
propria affiliazione al club nella nuova categoria
indipendentemente da queste restrizioni.
Articolo 9 Assiduità

1. Provvedimenti generali.
Ogni socio del club è tenuto a partecipare alle riunioni
ordinarie dello stesso. Un socio è considerato presente
ad una riunione ordinaria se vi partecipa per almeno il
60% della sua durata, o se, dovendo assentarsi
improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostri al
consiglio in maniera soddisfacente che l’assenza è
dovuta a motivi validi, ovvero se recupera in uno dei
modi seguenti:
(a) se entro 14 (quattordici) giorni prima o dopo la
riunione cui non può partecipare, il socio:
(1) partecipa per almeno il 60% del tempo alla
riunione ordinaria di un altro club o di un club
provvisorio;
(2) partecipa alla riunione ordinaria di un club
Rotaract o Interact, di un Gruppo rotariano comunitario,
o di un club Rotaract o Interact
provvisorio, o di un Gruppo rotariano comunitario
provvisorio;
(3) partecipa ad un congresso del RI, ad un
Consiglio di Legislazione, ad un’assemblea
internazionale, ad un seminario del Rotary per
dirigenti attuali, ex dirigenti e dirigenti entranti
del RI, o ad una qualsiasi altra riunione
convocata con l’approvazione del Consiglio
centrale del RI (o del Presidente del RI che
agisca per conto del Consiglio centrale), ad un
congresso multizonale del Rotary, ad una riunione
di una commissione del RI, ad un congresso
distrettuale, ad un’assemblea distrettuale,
ad una qualsiasi riunione distrettuale
convocata dal Consiglio centrale del RI, alla riunione
di una commissione distrettuale convocata
dal Governatore, o ad una riunione intracittadina
di club regolarmente annunciata;
(4) si presenta all’ora e nel luogo in cui avvengono
di consueto le riunioni di un altro club, con
l’intenzione di parteciparvi, ma non può perché
la riunione non ha luogo;
(5) partecipa ad un progetto di servizio del club, o
ad un evento o incontro sponsorizzato dal club
ed autorizzato dal suo consiglio;
(6) partecipa ad una riunione del consiglio o, se
autorizzato dal medesimo, alla riunione di una
commissione cui sia stato assegnato;
(7) partecipa tramite un sito web del club ad
un’attività interattiva che richieda almeno 30
(trenta) minuti di partecipazione.
Qualora un socio si trovi al di fuori del Paese in
cui risiede per più di 14 (quattordici) giorni, i limiti
temporali non sono applicabili, così da permettere
al socio di prender parte, in qualsiasi momento,
alle riunioni nel Paese in cui si trova, che saranno
considerate un valido recupero di quelle cui non ha
potuto prender parte durante il soggiorno all’estero;
(b) se al momento della riunione il socio si trova:
(1) in viaggio verso o da una delle riunioni indicate
alla precedente lettera (a)(3);
(2) in servizio nella qualità di dirigente, membro di
una commissione del RI o amministratore della
Fondazione Rotary;
(3) in servizio nella qualità di rappresentante speciale
del Governatore distrettuale in occasione
della formazione di un nuovo club;
(4) in viaggio per affari rotariani, in rappresentanza
del RI;
(5) direttamente ed attivamente impegnato in un
progetto di servizio sponsorizzato dal distretto,
dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona
remota in cui non esista la possibilità di compensare
l’assenza;
(6) impegnato in attività rotariane debitamente
autorizzate dal consiglio, che non consentano la
partecipazione alla riunione.
2. Assenze prolungate per trasferte di lavoro.
Se il socio permane per un prolungato periodo di
tempo in una sede diversa da quella del proprio club,
la sua presenza alle riunioni di un club locale
compensa altrettante presenze a riunioni ordinarie del
proprio club, purché vengano presi accordi in merito
tra i due club.
3. Assenze giustificate.
L’assenza di un socio si considera giustificata se:
(a) tale assenza si verifica in conformità con le condizioni
e le circostanze approvate dal consiglio. Il
consiglio può giustificare l’assenza di un socio per
motivi che considera validi e sufficienti;
(b) l’età del socio ed i suoi anni di affiliazione ad uno o
più club, combinati insieme, equivalgono ad un minimo
di 85 anni ed il socio abbia comunicato per
iscritto al segretario del club il proprio desiderio di
essere esentato, ottenendo il permesso del consiglio.
4. Assenze dei dirigenti del RI.
L’assenza di un socio è giustificata se il socio è
dirigente del RI.
5. Conteggio delle presenze.
Un socio le cui assenze sono giustificate in base a
quanto indicato dal sottocomma 3(b) e dal comma 4
del presente articolo, non è considerato ai fini del
computo dell’assiduità del club.
Articolo 10 Consiglieri e dirigenti

1. Organo direttivo.
L’organo direttivo del club è il consiglio direttivo,
costituito e composto in conformità al regolamento del
club.
2. Autorità.
L’autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti
ed alle commissioni e, per validi motivi, il consiglio
può dichiarare vacante qualsiasi carica.
3. Decisioni del consiglio.
Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi
aspetto dell’attività del club hanno carattere definitivo.
Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di revocare
l’affiliazione di un socio, l’interessato può, conformemente
al successivo articolo 12, comma 6, fare appello
al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola
arbitrale. In caso di appello, una decisione può
essere annullata solo dal voto dei 2/3 dei soci presenti
ad una riunione ordinaria in cui sia presente il
numero legale dei partecipanti, purché la presentazione
dell’appello sia stata comunicata dal segretario
ad ogni socio del club almeno 5 (cinque) giorni prima
della riunione. In caso di appello, la decisione del club
ha valore definitivo.
4. Dirigenti.
I dirigenti del club sono il presidente, il presidente
entrante, uno o più vicepresidenti, il segretario, il
tesoriere ed il prefetto. Presidente, presidente entrante
e vicepresidenti sono membri di diritto del consiglio,
mentre segretario, tesoriere e prefetto possono esserlo
o meno, a seconda di quanto stabilito dal regolamento
del club.
5. Elezione dei dirigenti
(a) Mandato dei dirigenti. I dirigenti sono eletti in
base a quanto stabilito dal regolamento del club e,
tranne il presidente, entrano in carica il 1° luglio
immediatamente successivo alla loro elezione e
restano in carica per il periodo previsto per la
stessa, o fino all’elezione e all’insediamento dei loro
successori.
(b) Mandato presidenziale.
Il presidente è eletto in
base a quanto stabilito dal regolamento del club,
non oltre 2 (due) anni e non meno di 18 (diciotto)
mesi prima del giorno in cui deve entrare in carica.
Il socio prescelto svolge l’incarico di presidente
entrante e prende il titolo di presidente eletto il 1°
luglio dell’anno precedente a quello di assunzione
dell’incarico. Il mandato presidenziale dura un
anno, dal 1 luglio al 30 giugno successivo o fino
all’insediamento di un successore regolarmente
eletto.
(c) Requisiti.
Tutti i dirigenti ed i membri del consiglio
devono essere soci in regola del club. Il presidente
entrante deve partecipare al seminario d’istruzione
dei presidenti entranti (SIPE) ed all’assemblea
distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal
Governatore entrante. In tal caso, il presidente
entrante deve inviare in sua vece un rappresentante
del club incaricato di informarlo sui
lavori. In caso non venga attuata alcuna delle
summenzionate procedure, il presidente eletto non
può assumere la presidenza del club. Il presidente
in carica continuerà ad espletare l’incarico di
presidente del club finché non sia stato regolarmente
eletto un successore che abbia partecipato
al seminario d’istruzione dei presidenti eletti ed
all’assemblea distrettuale o ad un addestramento
ritenuto adeguato dal governatore.
Articolo 11 Quote sociali

Ogni socio è tenuto a pagare una quota di ammissione
e quote sociali annuali, secondo quanto stabilito
dal regolamento, con l’eccezione dei soci provenienti da
altri club, i quali, se ammessi al club, non devono pagare
una seconda quota di ammissione (articolo 7, comma 4).
Un Rotaractiano che abbia cessato di appartenere al
Rotaract da meno di 2 (due) anni e che sia accettato come
socio di un Rotary club non dovrà pagare la quota
d’ammissione.
Articolo 12 Durata dell’affiliazione

1. Durata.
L’affiliazione al club dura fintanto che esiste il
club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.
2. Cessazione automatica
(a) Requisiti. Un socio cessa automaticamente di far
parte del club quando non soddisfa più i requisiti
di appartenenza.
Va però evidenziato che:
(1) il consiglio può concedere ad un socio che si
trasferisca al di fuori della località in cui ha
sede il club, un permesso speciale non
superiore ad 1 (un) anno, per consentirgli di
visitare un club nella località in cui si trasferisce
e farvisi conoscere, purché il socio continui
a soddisfare tutti i requisiti di
appartenenza al club;
(2) il consiglio può consentire ad un socio che si
trasferisca al di fuori della località in cui ha
sede il club di mantenere l’affiliazione, purchè
il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di
appartenenza al club.
(b) Riammissione. Un socio la cui affiliazione cessi
per uno dei motivi esposti alla precedente lettera
(a) può presentare domanda di riammissione,
mantenendo la categoria precedente o richiedendone
una nuova, senza dover pagare una seconda
quota di ammissione.
(c) Cessazione dell’affiliazione come socio onorario.
Un socio onorario cessa automaticamente di
essere tale al termine del periodo stabilito dal
consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia
estendere detto periodo, come può anche revocare
l’affiliazione onoraria in qualsiasi momento.
3. Cessazione per morosità
(a) Procedura. Un socio che non abbia pagato le
quote dovute entro i 30 (trenta) giorni successivi
alla scadenza, è invitato a versarle dal segretario
mediante un sollecito scritto, inviato all’ultimo
indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro
10 (dieci) giorni dalla data del sollecito, il consiglio
può, a propria discrezione, revocare l’affiliazione
del socio.
(b) Riammissione. Il consiglio può riammettere un
socio che abbia perso l’affiliazione al club, previa
domanda e pagamento di tutte le somme dovute.
Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso
come socio attivo se la propria categoria è stata
nel frattempo occupata (articolo 8, comma 2).
4. Cessazione per assenza abituale
(a) Percentuali di assiduità
(1) Un socio deve partecipare in ciascun semestre
ad almeno il 50% di riunioni ordinarie di club
rotariani, delle quali almeno il 30% nel proprio
club.
(2) I soci che non soddisfano questi requisiti
perderanno l’affiliazione al club, a meno che
non siano dispensati dal consiglio per validi
motivi.
(b) Assenze consecutive. Un socio che risulti
assente a 4 (quattro) riunioni consecutive e che
non sia dispensato dal consiglio per validi motivi
o in base a quanto stabilito dal precedente
articolo 9, sottocomma 3(b) o comma 4, deve
essere informato dal consiglio che la sua assenza
può essere interpretata come rinuncia all’affiliazione
al club. Dopodiché il consiglio può revocare
l’affiliazione.
5. Cessazione per altri motivi
(a) Motivi validi. Il consiglio può, ad una riunione
convocata per l’occasione, revocare l’affiliazione di
qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti
per l’appartenenza al club, o per altri validi
motivi, mediante il voto di almeno i 2/3 dei suoi
membri. I principi informatori per tale decisione
devono essere il comma 1 dell’art. 7 e le quattro
vie d’azione.
(b) Preavviso. Prima di procedere a tale intervento, il
consiglio deve informare il socio delle proprie
intenzioni, con un preavviso scritto di almeno 10
(dieci) giorni, dandogli la possibilità di rispondere
per iscritto. Il socio ha inoltre diritto ad esporre di
persona le proprie ragioni davanti al consiglio. Il
preavviso va recapitato di persona o mediante
raccomandata all’ultimo indirizzo noto del socio.
(c) Sospensione della categoria. Una volta che il
consiglio ha revocato l’affiliazione di un socio per i
motivi esposti nel presente comma, il club non
può ammettere un altro socio nella stessa
categoria dell’ex socio fintanto che non sia
scaduto il termine per proporre appello e non sia
stata annunciata la decisione del club o degli
arbitri. Comunque, tale provvedimento non sarà
adottato se, per l’ammissione di un nuovo socio, il
numero dei soci attivi in detta categoria rimarrà
entro i limiti previsti anche se la decisione di
sospensione del consiglio sarà revocata.
6. Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale
(a) Preavviso. Entro 7 (sette) giorni dalla decisione
del consiglio di revocare l’affiliazione, il segretario
deve inviare al socio la comunicazione scritta
della decisione. Il socio ha quindi 14 (quattordici)
giorni per comunicare per iscritto al segretario la
propria intenzione di appellarsi al club o di
richiedere una mediazione o arbitrato, come stabilito
dal successivo articolo 16.
(b) Riunione per la discussione sull’appello. In
caso di appello, il consiglio decide la data della
riunione ordinaria del club in cui questo va
discusso, riunione che deve tenersi entro 21 (ventuno)
giorni dalla ricezione dell’appello. Ogni socio
deve essere informato dell’argomento specifico
della riunione con almeno 5 (cinque) giorni di
anticipo. A tale riunione sono ammessi solo i soci
del club.
(c) Mediazione o arbitrato. La procedura usata per
la mediazione o l’arbitrato è quella indicata nell’articolo
15 successivo.
(d) Appello. In caso di appello, la decisione del club
ha carattere definitivo per tutte le parti e non è
soggetta ad arbitrato.
(e) Decisione arbitrale. In caso di arbitrato, la decisione
degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono
un accordo, del terzo arbitro, ha carattere
definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad
appello.
(f) Mediazione non riuscita. Nel caso la mediazione
non abbia successo, il socio può proporre appello
al club o richiedere l’arbitrato secondo quanto sopra
indicato.
7. Decisione del consiglio.
La decisione del consiglio diventa definitiva in
mancanza di appello al club o di richiesta di
arbitrato.
8. Dimissioni.
Le dimissioni di un socio dal club devono essere
comunicate per iscritto al presidente o al segretario,
e sono accettate dal consiglio a condizione che il
socio sia in regola con il pagamento delle somme
spettanti al club.
9. Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale.
Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di
appartenere al club, perde ogni diritto sui fondi o
altri beni appartenenti al club.
10. Sospensione temporanea
Nonostante le disposizioni del presente statuto
del club, se il consiglio direttivo ritiene che:
(a) siano state avanzate fondate accuse che un socio
abbia rifiutato od omesso di attenersi allo statuto
del club, o sia colpevole di condotta disdicevole
per un rotariano o pregiudizievole per gli interessi
del club; e
(b) tali accuse, qualora accertate, costituiscano valido
motivo per revocare l’affiliazione del socio; e
(c) sia consigliabile che nessun provvedimento debba
essere adottato per rispetto dell’affiliazione del socio
in attesa del risultato di un’argomentazione o
di un evento che il consiglio ritiene dovrebbe
realmente verificarsi prima che tale azione venga
adottata dal consiglio; e
(d) nell’interesse del club e senza che alcuna votazione
venga fatta sulla sua affiliazione, la stessa
sarebbe temporaneamente sospesa ed il socio
esentato dalla partecipazione alle riunioni ed alle
altre attività del club e da ogni incarico o funzione
rivestita nel club: per gli effetti di questa clausola,
il socio sarà scusato dall’obbligo della partecipazione;
il consiglio può, con il voto di non meno di 2/3 dei
membri, sospendere temporaneamente il socio come
sopra specificato per un periodo ed alle ulteriori
condizioni che il consiglio delibererà, ma comunque,
in qualsiasi caso, per un periodo non superiore a
quello ragionevolmente necessario.
Articolo 13 Affari locali, nazionali ed internazionali

1. Argomenti appropriati
Il benessere generale della comunità locale, della
nazione e del mondo interessa naturalmente i soci del
club; ogni questione pubblica che abbia a che fare con
tale benessere può essere oggetto di analisi e
discussione alle riunioni del club, in modo che i soci
possano farsi un’opinione personale. Ciò nonostante, il
club non deve esprimere opinioni in merito a questioni
pubbliche controverse.
2. Neutralità.
Il club non appoggia o raccomanda candidati a
cariche pubbliche, né discute durante le sue riunioni i
meriti o i difetti di tali candidati.
3. Apoliticità
(a) Comunicati e giudizi. Il club non può adottare né
diffondere comunicati o giudizi, né prendere decisioni
in merito a questioni o problemi internazionali
di natura politica.
(b) Appelli. Il club non può rivolgere appelli a club,
popoli o governi né diffondere lettere, discorsi o
programmi per la risoluzione di problemi internazionali
specifici di natura politica.
4. Celebrazione delle origini del Rotary.
La settimana in cui ricorre l’anniversario della
fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata
“Settimana della pace e della comprensione mondiale”.
Durante questa settimana il club festeggia il servizio
reso dal Rotary, riflette sui risultati conseguiti in
passato e si concentra sui programmi intesi a
promuovere la pace, la comprensione e la cooperazione
a livello locale e globale.
Articolo 14 Riviste rotariane

1. Abbonamento obbligatorio.
A meno che il club non sia stato dispensato dal
Consiglio centrale dall’osservare gli obblighi stabiliti
nel presente articolo, secondo quanto previsto dal
regolamento del RI, ogni socio deve abbonarsi alla
rivista ufficiale del Rotary International, o ad una
rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal
Consiglio centrale per la durata dell’affiliazione. L’abbonamento
va pagato ogni 6 (sei) mesi, fintanto che
dura l’affiliazione del socio al club e fino al termine del
semestre in cui il socio cessa di far parte del club.
2. Riscossione.
Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi
agli abbonamenti dei soci per semestre anticipato e di
trasmetterli alla segreteria generale del RI o all’ufficio
della pubblicazione rotariana locale, in base a quanto
stabilito dal Consiglio centrale.
Articolo 15 Accettazione dello scopo ed osservanza

dello statuto e del regolamento
Il socio ha diritto ai privilegi del club solamente
dietro il pagamento della quota di ammissione e delle
quote sociali, pagamento che comporta l’accettazione dei
principi del Rotary, quali sono espressi nello scopo dell’associazione
e l’impegno ad osservare lo statuto ed il regolamento
del club e ad esserne vincolato. Nessun socio
può essere dispensato dall’osservanza dello statuto e del
regolamento adducendo la scusa di non averne ricevuta
copia.
Articolo 16 Arbitrato e mediazione

1. Controversie.
In caso di controversia tra un socio o un ex socio
ed il club, un suo dirigente o il consiglio, riguardo ad
una questione che non sia una decisione del consiglio
e che non possa essere risolta mediante la procedura
prevista in questi casi, la controversia può essere
risolta, su richiesta di una parte indirizzata al
segretario, mediante l’intervento di un mediatore o il
deferimento ad un collegio arbitrale.
2. Data per lo svolgimento della mediazione o dell’arbitrato.
In caso di richiesta di mediazione o di arbitrato, il
consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve
indicare una data per il suo svolgimento non oltre 21
(ventuno) giorni dalla ricezione della richiesta.
3. Mediazione.
La mediazione si svolge secondo la procedura
riconosciuta da un ente competente o raccomandata
da un organo di mediazione che vanti esperienza in
mediazione di controversie ovvero che sia raccomandata
dalle linee guida del Consiglio centrale del RI
o del Consiglio di amministrazione della Fondazione
Rotary. Solamente un socio di un club può essere
nominato come mediatore. Il club può richiedere che
sia il Governatore del distretto o un suo rappresentante
a nominare un mediatore, sempre socio di un
club, che abbia le capacità e l’esperienza necessarie.
(a) Risultato della mediazione. Il risultato o le
decisioni concordate tra le parti come conseguenza
della mediazione, vanno trascritte ed una copia di
esse va conservata da ciascuna delle parti e dal
mediatore, mentre una va inviata al consiglio, e
conservata a cura del segretario. Va anche preparata
una dichiarazione riepilogativa del risultato
concordato dalle parti coinvolte per informarne il
club. Ciascuna parte, tramite il presidente o il
segretario, può richiedere un’ulteriore mediazione
se l’altra parte non mantenga quanto concordato.
(b) Mancato raggiungimento della mediazione. Se
la mediazione non riesce, le parti possono chiedere
l’arbitrato secondo quanto indicato dal paragrafo 1
del presente articolo.
4. Arbitrato.
In caso di richiesta di arbitrato, ciascuna parte nomina
un arbitro, e questi due nominano il terzo
arbitro. Solo chi sia socio di un club può essere
nominato arbitro o terzo arbitro.
5. Decisione degli arbitri o del terzo arbitro.
Se viene richiesto l’arbitrato, la decisione degli
arbitri o, in caso di disaccordo, del terzo arbitro, è
finale e vincolante per le parti, e contro di essa non è
ammesso appello.
Articolo 17 Regolamento

Questo club deve adottare un proprio regolamento
che non sia in contrasto con lo statuto o il regolamento
del RI, con le norme specifiche di una zona nel caso siano
state determinate dal RI e con il presente statuto. Detto
regolamento può incorporare provvedimenti supplementari
e può essere emendato secondo le disposizioni in
esso contenute.
Articolo 18 Interpretazione

L’uso del termine “posta”, in qualsiasi forma, derivazione
e combinazione appaia nel presente statuto, implica
l’uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica
(E–mail), quest’ultima intesa come mezzo per
ridurre i costi ed ottimizzare i tempi di risposta.
Articolo 19 Emendamenti

1. Modalità.
Salvo per quanto stabilito al successivo comma 2, il
presente statuto può essere emendato solo dal consiglio
di legislazione nel modo stabilito dal regolamento
del RI per l’emendamento del medesimo.
2. Emendamento degli articoli 2 e 3.
Gli articoli 2 (Denominazione) e 3 (Limiti territoriali)
del presente statuto possono essere emendati in
qualunque riunione ordinaria del club cui sia presente
il numero legale, mediante voto affermativo dei 2/3 dei
soci presenti e votanti, a condizione che la proposta di
emendamento sia stata comunicata per iscritto a tutti
i soci almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, e
che tale emendamento venga approvato dal Consiglio
centrale del RI. L’emendamento entra in vigore solo
dopo tale approvazione. Il governatore può fornire al
comitato centrale del RI un parere in merito all’emendamento
proposto.
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